Art. 34.
(Semplificazione delle procedure).

      1. I provvedimenti attuativi della presente legge sono ispirati alla semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo:

          a) ai distretti biologici di cui all'articolo 4: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione;

          b) alla presenza di intese di filiera di cui all'articolo 6: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare, anche su iniziativa delle organizzazioni interessate, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa degli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

      2. Le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.